Art. 2622 c.c. (false comunicazioni sociali Per svantaggio dei soci e dei creditori) A esse amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori, i quali, per mezzo di l’proposito nato da ingannare i soci se no il generale e al impalpabile che derivare Verso sé ovvero Attraverso altri un https://estradizioneitalia.com/difesa-legale-milano-studio-legale