247, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’articolo 22, comma 4, le parole: “dieci anni” sono sostituite dalle seguenti: “undici anni”». Che dunque diventa: “Possono altresì chiedere l’iscrizione coloro che maturino i requisiti secondo la previgente normativa entro undici anni dalla details di entrata in vigore della presente legge”. https://https-www-avvocato-cassaz16616.blognody.com/26505443/5-simple-techniques-for-avvocato-penalista-cassazionista-studio-legale-diritto-penale