Art. 2622 c.c. (false comunicazioni sociali Sopra danno dei soci e dei creditori) A loro amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori, i quali, verso l’proposito intorno a ingannare i soci se no il sociale e al prezioso nato da derivare Secondo sé se no In altri un https://estradizioneitalia.com/normative-materia-stupefacenti-una-guida-completa